L’affido familiare
I bambini in situazione d’affido vanno dai 0 ai 18 anni, possono quindi essere neonati oppure adolescenti.
Per l’accoglienza vengono privilegiate le famiglie con figli, ma possono diventare affidatarie anche le coppie senza bambini e i single.
Le famiglie affidatarie potranno contare su supporti psicologici, sociali, sanitari, finanziari e assicurativi e godere di tutte le agevolazioni di legge sulla maternità.
Le caratteristiche principali dell’ affido sono:
– la temporaneità
– il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine
– la previsione di rientro nella famiglia di origine
L’affidamento familiare può essere:
Residenziale: quando il bambino o l’adolescente trascorrono con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.
Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 e prevede due tipi di affidamento:
– Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d’origine.
I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare per il tempo necessario, il figlio ad un’altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca.
Il provvedimento di affido è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.
– Giudiziale: viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d’origine. Deve esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.
Diurno: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori; esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l’affidatario si reca a casa del minore per svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico. Il progetto di affidamento diurno si propone l’intento di mantenere il bambino nel proprio domicilio.