La separazione
La separazione personale dei coniugi è regolamentata dal Codice Civile (artt. 150 e ss.), e da una serie di norme speciali.
La separazione incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio, non pone, quindi, fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge.
Con la separazione si scioglie la comunione legale dei beni, terminano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione.
Rimangono altri effetti opportunamente disciplinati, come quello di educare ed istruire la priole, di mantenere il coniuge più debole e di contribuire nell’interesse della famiglia.
Oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi (separazione dovuta ad accadimenti esterni che si frappongono ai coniugi, a causa di condizioni impreviste ed imprevedibile al momento della celebrazione matrimoniale, dichiarate dal legislatore “intollerabili” per la prosecuzione della convivenza e per il corretta educazione alla prole).
A differenza del divorzio, la separazione, ha carattere transitorio, perchè è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.).
Per rendere formale la riconciliazione è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un’apposita dichiarazione, oltre all’accertamento giudiziario.
– Separazione di fatto: accade quando i coniugi decidano di separarsi senza formalità, senza, cioè, far ricorso alle vie legali. Questo accade quando i coniugi, vivendo insieme o in dimore diverse, decidono di pensare ognuno al prorpio destino senza l’interesse nei confronti dell’altro,
La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio.
Comunque, nonostante tale tipo di separazione non sia sanzionata da alcun provvedimento giudiziario, l’abbandono di uno dei due coniugi dall’abitazione familiare oppure l’instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
– La separazione legale: essa produce effetti che incidono sui rapporti patrimoniali e personali tra moglie e marito, e tra genitori e figli.
Tra gli ambiti nei quali si manifestano cambiamenti della situazione giuridica si segnalano:
– il diritto agli alimenti per l’ex coniugele
– l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
– questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
– il diritto al mantenimento per l’ex coniuge
– l’assegnazione della casa familiare
La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.