Costituzione in mora del debitore
Che significa costituzione in mora del debitore e quali gli effetti
La costituzione in mora del debitore è la richiesta fatta al debitore dal creditore per iscritto, di adempiere l’obbligazione.
Viene inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
L’art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
– l’obbligazione deriva da fatto illecito;
– il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
– l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.
Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
– inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente;
– interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
– obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
– la perpetuatio obligationis, coè il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.