Nuova legge sull’affidamento condiviso
Con la nuova legge sull’affidamento condiviso, non è più possibile l’affidamento ad un solo genitore?
La nuova normativa, legge 8 febbraio 2006 n. 54, non attribuisca al giudice la facoltà di affidare i figli ad un solo genitore: infatti l’art. 155 bis c.c. prevede che “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad un solo genitore quando ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.
La riforma introdotta dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha imposto come regola generale quella dell’ affidamento condiviso: i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, che continuano ad esercitare la potestà sui figli ed a condividere le responsabilità educative verso di loro, nonostante la separazione.
Si tratta naturalmente di una misura eccezionale, che potrà essere disposta in tutti quei casi in cui l’affidamento ad un solo genitore si presenti come l’unica soluzione possibile, tenuto conto delle condizioni oggettivamente difficili in cui versa l’altro o dei pessimi rapporti che corrono tra lui ed il figlio.
Quindi, anche dopo la separazione, entrambi i genitori continueranno ad occuparsi dei figli, con la possibilità di essere presenti nella loro vita con una maggiore intensità rispetto al passato, ove era previsto che i figli venissero affidati ad un solo genitore.