Modifiche alle condizioni di separazione dopo la sentenza

Dopo la sentenza di separazione, sia giudiziale che consensuale, è possibile richiedere delle modifiche alle condizioni di separazione, decide dal giudice?

C’è un articolo che disciplina tali modifiche. E’ l’art. 155 ter c.c..
Esso cita testualmente: “i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’ affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell’assegno di mantenimento”.

Tale articolo deve essere messo in relazione ad un altro articolo (art. 710 c.c.) che, per ilprofilo processuale, precisa ancora che: “Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, conseguenti alla separazione…”.

Quindi, sia nel corso del giudizio di separazione tra i coniugi sia successivamente alla sentenza o all’omologa separazione, ciascuna coniuge può chiedere al giudice di modificare le condizioni in materia di affidamento e mantenimento dei figli.