Cassazione: padre umiliato può insultare la ex moglie
Il codice deontologico della privacy per avvocati e investigatori privati sarà in vigore da Gennaio 2009.
Tale Codice porta la sottoscrizione del Consiglio nazionale forense, dell’Unione camere penali, dell’Unione camere civili, dell’Unione avvocati europei, dell’Associazione italiana giovani avvocati, dell’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, di Federpol e di Aipros.
Il codice è strutturato secondo la semplificazione degli adempimenti tanto che sarà possibile informare i clienti in mod semplice e colloquiale sul uso che verrà fatto dei loro dati personali. Per chi lo desidera potrà pubblicare un informativa scritta sul proprio sito o affiggerla in studio con adeguate misure di cautela e sicurezza dei sistemi informatici per evitare abusi eccessivi o addirittura furti di dati.
Per gli avvocati il discorso è ancora più delicato in quanto, dovranno fornire specifiche istruzioni al personale di studio e usare cautele particolari in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulazioni telefoniche. Tali atti dovranno essere conservati se risultino necessari per successive esigenze difensive della parte assistita o dell’avvocato.
Quanto agli investigatori, questi non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o raccolte di dati e per questo le investigazioni possono considerarsi lecite solo se svolte su incarico scritto di un difensore o di un altro soggetto.
L’incarico inoltre può essere eseguito personalmente oppure di altri investigatori privati purché nominati all’atto del conferimento o successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l’attività investigativa, e comunicati i risultati a chi ha conferito l’incarico, i dati raccolti devono essere cancellati.
L’archivio va periodicamente controllato e può contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili. Il rispetto del codice diventa in ogni caso condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.