Esecuzione specifica del contratto preliminare

Cass. civ., Sez. II, 27 novembre 2007, n. 24655

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – SENTENZA CIVILE

Colui che invochi in giudizio l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto a dare esecuzione alla propria prestazione o a farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione è già esigibile al momento della proposizione della domanda stessa; al contrario non vi è tenuto quando la prestazione non sia ancora esigibile ma essa sarà dovuta solo all’atto della stipulazione del definitivo. La proposizione della domanda di adempimento coattivo comporta, infatti, una manifestazione della seria volontà di adempiere la prestazione la quale necessariamente va imposta dal giudice quale condizione per il verificarsi degli effetti della sentenza sostitutiva del contratto non concluso.

In tema di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, l’avvenuta fissazione d’ufficio, nella sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, del termine per l’adempimento della controprestazione non integra il vizio di ultrapetizione della sentenza stessa in quanto, non essendo previsto ex lege dall’art. 2932, secondo comma, c.c. alcun termine, lo stesso deve necessariamente essere stabilito dal giudice.